Il marchio costituisce un bene aziendale e la sua protezione è di fondamentale importanza.
Se desiderate che il Vostro marchio conservi nel tempo la sua forza ed accresca il suo valore economico, allora è necessario impedire che terzi depositino un marchio identico o simile al Vostro per prodotti identici o simili. Ciò potrebbe ingenerare confusione sul mercato con conseguenti perdite economiche a danno della Vostra attività.
Lo studio Legale Madesani è in grado di offrirvi un servizio di sorveglianza marchi personalizzato al fine di individuare tempestivamente marchi confondibili con il Vostro, nei territori di interesse. Ciò Vi consentirà di intraprendere una sollecita attività a difesa del Vostro marchio al fine di bloccare l’uso e la registrazione del marchio “concorrente”.
Saremo in grado di assisterVi e difendere il Vostro marchio in sede stragiudiziale, amministrativa e giudiziale: redazione di lettere di diffida; opposizioni amministrative; azioni giudiziarie di contraffazione o nullità.
Chiedici un preventivo!
Un marchio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovato all’infinito, purchè le tasse vengano puntualmente pagate nel rispetto dei termini prescritti dalla legge, pena la perdita del marchio.
Al fine di evitare di far decadere il Vostro marchio, con tutte le annesse conseguenze (es. potrebbe venir depositato successivamente da un Vostro concorrente) provvediamo ad inserire nei nostri archivi informatici tutte le scadenze relative al Vostro pacchetto marchi ed avvisarvi con largo anticipo dell’approssimarsi delle varie scadenze.
Ad esempio nelle Filippine è importante fare attenzione al rispetto dei termini per il deposito delle dichiarazioni d’uso, pena la decadenza del marchio.
Affidati a noi!
Se lo sfruttate in maniera strategica, potrete consolidare la Vostra posizione sul mercato incrementando in maniera considerevole il Vostro business.
Lo Studio Legale Madesani è in grado di supportarvi nell'individuazioni degli strumenti giuridici più adeguati alla Vostre esigenze, attraverso la redazione di contratti tipici e atipici per lo sfruttamento economico del Vostro marchio.
La cessione è un contratto con il quale il titolare del marchio (cedente) trasferisce, in via esclusiva e definitiva, la proprietà del marchio ad un terzo (cessionario) che ne diviene il nuovo titolare. Il trasferimento può avvenire per tutti o per una parte dei prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio.
Di regola la cessione è a titolo oneroso, ma in alcuni casi può avvenire a titolo gratuito, come in caso di trasferimento del marchio all'interno del medesimo gruppo aziendale.
La cessione può avvenire in forza di una compravendita, di una cessione di azienda o di ramo d'azienda, di conferimento in società, di permuta, ecc. e può riguardare tutti i o alcuni titoli di privativa appartenenti al medesimo titolare: ad esempio, nel caso di un marchio internazionale, la cessione potrebbe riguardare solo le estensioni del marchio nei paesi in cui il titolare non è più operativo.
La licenza è un contratto utilizzato quando il titolare di un marchio (licenziante) intende mantenerne la proprietà, conferendo ad un terzo (licenziatario) un diritto d’uso temporaneo verso il pagamento di un corrispettivo (royalty) che può prevedere una parte fissa e una variabile, commisurata alle vendite o al fatturato generati dal titolo concesso in licenza.
La licenza può essere esclusiva, se il titolare rinuncia allo sfruttamento diretto del marchio, impegnandosi a non concedere altre licenze, oppure non esclusiva se il titolare si riserva lo sfruttamento diretto del marchio o si riserva di concedere altre licenze (ad es. licenza a più soggetti operanti su territori differenti). Totale o parziale se riguarda tutti o solo una parte dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio. Riferita all'intero o una sola parte del territorio in cui ha effetto il marchio.
La licenza offre quindi la possibilità di monetizzare il valore del Vostro marchio, costituendo non solo una fonte aggiuntiva di reddito, ma altresì l’opportunità per controllare (anche se indirettamente) settori o aree geografiche del mercato: la diffusione sul mercato dei prodotti del licenziatario aumenta la notorietà e l’immagine del marchio stesso e ne rafforza la tutela giuridica.
In relazione ai contratti di cessione e di licenza, la legge impone il divieto di inganno del pubblico: il distacco del segno dall'imprenditore a cui faceva capo in origine non deve pregiudicare le aspettative in ordine a standard di qualità costante attesi dai consumatori in relazione ai prodotti e servizi contraddistinti dal marchio oggetto di un trasferimento definitivo o temporaneo. Pertanto il cessionario e il licenziatario dovranno impegnarsi a mantenere o addirittura migliorare tali standard qualitativi.
Strettamente connessi al contratto di licenza sono degli accordi atipici di merchandising, franchising e co-branding.
Il merchandising è un contratto con il quale il titolare di un marchio concede dietro corrispettivo a uno o più soggetti terzi (licenziatari) il diritto di sfruttare il marchio in ambiti merceologici diversi da quelli in cui sono originariamente utilizzati e resi celebri al pubblico. Ad esempio ciò accade per il marchio Coca Cola.
Il franchising è un contratto a prestazioni corrispettive e di durata, con cui un soggetto detto franchisor concede ad altro imprenditore (franchisee o affiliato), il diritto di vendere i propri prodotti previa utilizzazione del marchio del franchisor, del know-how, versando una somma fissa periodica (front fee) ed un canone ulteriore proporzionale al volume d'affari (royalty). Ad esempio le catene di Calzedonia.
Il co-branding è un contratto con il quale viene concesso ad un'azienda di associare al proprio marchio quello di un'altra azienda con lo scopo di incrementare la forza attrattiva e quindi le vendite dei prodotti o servizi sui quali sono apposti i due segni, sfruttando anche la medesima campagna pubblicitaria. Ad esempio Milka e Philadelphia.
Esistono inoltre dei contratti atipici, con i quali i titolari di marchi potenzialmente in conflitto evitano l'insorgere fra loro di future controversie.
Con l'accordo di coeesistenza le parti riconoscono il rispettivo diritto sul proprio marchio e stabiliscono le modalità di utilizzo dei propri segni potenzialmente interferenti. L’oggetto principale dell’accordo è la disciplina delle modalità di coesistenza dei segni sul mercato.
Qualcuno contesta l’utilizzo del Vostro un marchio perché ritenuto indentico o simile al proprio nel medesimo settore merceologico , oppure ritenete che un terzo stia utilizzando un marchio in violazione dei Vostri diritti?
Siamo avvocati ed analizzeremo il Vostro caso prospettandovi la strategia migliore per la tutela dei Vostri diritti, sia in sede stragiudiziale, amministrativa che innanzi alle competente autorità giudizaria.
In particolare, ci occupiamo di:
redazione di lettere di diffida, da inviare all’autore della contraffazione segnalando la violazione di un diritto esclusivo preesistente, con l’invito a desistere dall’uso illecito del segno.
promossa avanti gli uffici amministrativi competenti per di impedire la registrazione di un marchio identico o simile a quello che si ritiene contraffatto: Questa procedeura è attivabile in Italia e anche in altri paesi, con l’enorme vantaggio dato dal contenimento dei tempi e dei costi rispetto alle azioni giudiziare.
azione giudiziaria di contraffazione o nullità, presso l’autorità giudiziaria competente, per far cessare l’attività illecita o consentire la prosecuzione dell’attività illecitamente contestata da terzi sulla base di diritti di proprietà industriale non validi.
Avv. Simona Madesani