Se state operando o avete intenzione di operare in ambito europeo, una scelta conveniente e vantaggiosa è quella di procedere alla registrazione del Vostro marchio attraverso il sistema del marchio dell’Unione Europea.
Eseguiamo per Voi il deposito online della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione Europea presso l’ EUIPO - Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale - con sede ad Alicante (Spagna). Vuoi conoscere i costi?
Con un unico iter di registrazione saremo in grado di rendere presente il Vostro marchio contemporaneamente nei 28 paesi della U.E.
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Il marchio dell’Unione Europea è valido in tutti gli stati dell’Unione Europea, considerata come un unico territorio, rendendo perciò impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. Infatti ogni qualvolta vi sia l’ingresso di un nuovo stato membro nell’Unione Europea la protezione del marchio registrato o in fase di registrazione viene estesa automaticamente ai nuovi Stati membri senza la necessità di ulteriori pratiche e senza pagare alcuna tassa ulteriore.
Così ad esempio, se il marchio risulta denominazione generica oppure ingannevole esclusivamente in un solo Paese dell’Unione, la validità del marchio sarà compromessa su tutto il territorio dell’U.E.
Se la domanda di registrazione di Marchio dell’U.E. non viene accolta per impedimenti esistenti soltanto in alcuni Paesi dell’Unione, la domanda potrà, a certe condizioni, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste l’impedimento.
Il deposito della domanda di registrazione avviene unicamente presso l'Ufficio Marchi dell'Unione Europea di Alicante (Spagna). La domanda deve essere depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea come "prima lingua" ed è necessario indicarne una per le eventuali procedure di opposizione e di cancellazione.
L’Ufficio ricevuta la domanda esegue la verifica dei requisiti formali del suo contenuto, come il nome del richiedente, la lista dei beni e servizi, la rappresentazione chiara del marchio, la rivendicazione di priorità, il pagamento delle tasse. Se è necessario l’Ufficio invita il richiedente a regolarizzare la domanda o a effettuare il pagamento delle tasse entro un termine prestabilito. Al termine di questa prima fase viene assegnato un numero e la data di deposito.
Il marchio viene analizzato per verificare che sia distintivo ma non descrittivo. Eseguito il controllo formale della domanda, l’EUIPO verifica gli impedimenti assoluti alla registrazione; per esempio, la mancanza di capacità distintiva del marchio, la possibilità che i marchi siano ingannevoli o descrittivi del prodotto.
Gli impedimenti possono essere fatti valere da chiunque tramite apposite azione di annullamento.
Qualora l'Ufficio rilevi l’esistenza di uno o più impedimenti assoluti che non possono essere superati emette una comunicazione di rifiuto della registrazione.
L'EUIPO su richiesta dell'interessato può:
Al termine della procedura di esame, ed eventualmente di ricerca, se richiesta dall'interessato, l'Ufficio pubblica la domanda nel proprio bollettino e l’EUIPO informa di questa pubblicazione i titolari di marchi comunitari anteriori emersi nella ricerca.
Nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda, i titolari di marchi di marchi depositati o registrati a livello nazionale, internazionale o comunitario possono contestare il Marchio per la carenza del requisito della novità (perché identico o confondibile) presentando opposizione all'Ufficio dell'Unione Europea.
Sull’opposizione decide l’Ufficio di Alicante, e contro questa decisione, nonché contro i rifiuti di registrazione, è data una prima possibilità di ricorso avanti alle Commissioni di Ricorso istituite presso l’Ufficio stesso.
Se dall’esame dell’opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l’opposizione è respinta.
Quando la domanda supera le fasi di esame previste dal regolamento e non sono state presentate opposizioni, o queste sono state superate positivamente, il marchio viene pubblicato e registrato come Marchio dell'Unione Europea nelle classi indicate nella domanda.
Avv. Simona Madesani